Il ministero Lavoro, con lettera circolare del 14 settembre 2011 comunica che il termine ultimo per effettuare le comunicazioni previste dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, in materia di esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, inizialmente previsto con la Circolare. n. 15 del 20 giugno 2011 per il 30 settembre 2011 è stato prorogato.
Si attende quindi un nuovo provvedimento ministeriale che indichi un nuovo termine di scadenza per l’effettuazione dell’obbligo in questione.
In base all’articolo 5 del D.Lgs. n. 67/2011 il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, deve comunicare l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).
La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale.
Le categorie individuate dal D.Lgs. 67/2011 come lavoratori notturni i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 (per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o per un numero di giorni non inferiore a 64 (per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009).
Sono inoltre considerati come lavoratori notturni ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lett. b) i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.